Statuto
Yacht Club Bergamo Città dei Mille
Associazione Sportiva Dilettantistica costituita in forma di associazione non dotata di personalità giuridica (ex artt. 36 e ss. Cod. Civ.)
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata “Yacht Club Bergamo Città dei Mille – Associazione Sportiva Dilettantistica”, la cui abbreviazione è formata dalla sigla “YCBG ASD” con sede legale in Bergamo piazzale Goisis 6.
ARTICOLO 2 – SCOPI
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L’associazione si prefigge di istituire scuole di avviamento alla disciplina velica il suo perfezionamento teorico pratico a tutti i livelli: dal rilascio di attestati interni all’associazione al conseguimento di brevetti in genere e patenti inerenti al diporto nautico. L’associazione potrà promuovere e diffondere, anche al di fuori dalla propria sede, la propria attività mediante manifestazioni pubbliche, conferenze stampa, materiale informativo e ogni altra iniziativa approvata dal Consiglio Direttivo che possa permettere il raggiungimento dello scopo sociale.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all’organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell’attività velica.
5. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.
ARTICOLO 3 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della F.I.V. e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno sottoscrivere una domanda di ammissione su apposito modulo.
3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta senza alcuna necessità di motivazione da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Le domande si intendono tacitamente accolte trascorso il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della domanda di ammissione. Le domande di ammissione respinte dovranno essere comunicate entro 30 giorni a mezzo lettera a/r all’indirizzo riportato sulla domanda di ammissione. La quota associativa dovrà essere versata all’atto della presentazione della domanda, salvo restituzione al richiedente in caso di non ammissione.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. La quota associativa avrà scadenza il 31 dicembre dell’anno solare nel corso del quale è stata versata, salvo specifiche promozioni decise dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota associativa di rinnovo dovrà avvenire entro il 1° marzo dell’anno successivo alla scadenza naturale del 31 dicembre. In difetto di rinnovo entro tale termine, il socio moroso cessa di appartenere all’Associazione e dovrà presentare nuova domanda di ammissione per l’eventuale reintegrazione.
7. L’Associazione avrà l’obbligo di tesserare alla F.I.V. i propri soci che ricoprano cariche elettive in seno all’Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.
ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) esclusione automatica, decorso il termine stabilito per il versamento della quota associativa previsto all’art. 4 comma 6;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente co. 1, rimane sospeso fino alla decisione del Collegio dei Probiviri, organo di giustizia di secondo grado che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
5. Contro il provvedimento di radiazione da parte del Consiglio Direttivo di cui al punto c) comma 1 del presente articolo, il socio potrà impugnare la decisione entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata e adire, quindi, al Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 8 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
Convocazione e funzionamento dell’assemblea
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L’assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno.
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo presente. In caso di assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea viene rinviata e nuovamente convocata.
7. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
8. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 9 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso entro il settimo giorno precedente alla data dell’assemblea. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l’elenco degli associati aventi diritto di voto.
2. Contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’assemblea da presentarsi al Consiglio Direttivo nei giorni antecedenti la data dell’assemblea convocata e che verrà discusso prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un massimo di altri due associati.
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
1. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto.
2. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.
ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
ARTICOLO 12 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati presenti.
ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre componenti compreso il Presidente, determinato con l’adozione di un regolamento approvato dall’assemblea dei soci ed eletti, dall’assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo potrà nominare, qualora ne ravvisasse l’opportunità, più Vice-Presidenti, uno o più responsabili alle Relazioni Pubbliche, uno o più direttori sportivi o altre cariche che potranno servire allo svolgimento dell’attività. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale durante gli orari di apertura.
ARTICOLO 14 – DIMISSIONI
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
ARTICOLO 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto da sottoporre all’assemblea;
c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 4;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
f) Il Consiglio Direttivo funge anche da organo di giustizia di primo grado per la definizione di vertenze di indole morale che possano sorgere fra Soci e Soci oppure, con funzioni di arbitro, intervenire alle vertenze aventi contenuto patrimoniale relative all’adempimento degli obblighi sociali. Le sanzioni disciplinari potranno contemplare sia la sospensione temporanea dalla partecipazione all’attività associativa e sia l’allontanamento definitivo del socio dall’associazione. Successivamente alla pronuncia in merito da parte del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso di secondo grado presso il Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento.
ARTICOLO 17 – IL PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
ARTICOLO 18 – IL VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
ARTICOLO 19 – IL SEGRETARIO
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO – 20 IL RENDICONTO
1. Il rendiconto dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all’approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Dall’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale negli orari di apertura copia del bilancio stesso.
ARTICOLO 21 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO 22 – PATRIMONIO
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
ARTICOLO 23 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Al Collegio dei Probiviri spetta la definizione di vertenze di indole morale che possano sorgere fra il Consiglio Direttivo ed i Soci o fra Soci e Soci oppure, con funzioni di arbitro, intervenire alle vertenze aventi contenuto patrimoniale relative all’adempimento degli obblighi sociali.
2. Il Collegio dei Probiviri è organo di giustizia di secondo grado.
3. Il Collegio si dovrà pronunciare entro 60 giorni dall’impugnazione del provvedimento da parte del socio interessato.
4. Il rifiuto di sottostare al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri nelle condizioni suddette comporta l’espulsione di diritto dallo YCBG.
5. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea fra i Soci.
6. La durata della carica è di tre anni e alla scadenza del mandato potranno essere eletti coloro che sono soci da almeno due anni.
7. L’incarico di Probiviro è incompatibile con le altre cariche.
ARTICOLO 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi che non rientrano nella competenza degli organi di giustizia saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.
ARTICOLO 25 – SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci presenti anche per delega. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.
2. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 26 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.