Regolamento elezioni e statuto
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Nozioni generali
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
L’assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali; è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Potranno prendere parte alle assemblee dell’Associazione i soli associati non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso entro il settimo giorno precedente alla data dell’Assemblea. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri due associati; la delega scritta dovrà essere portata a conoscenza del Presidente e dello scrutatore.
VALIDITA’ ASSEMBLEARE
L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla dichiarazione di apertura dell’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Al Collegio dei Probiviri spetta la definizione di vertenze di indole morale che possano sorgere fra il Consiglio Direttivo ed i Soci o fra Soci e Soci oppure, con funzioni di arbitro, intervenire alle vertenze aventi contenuto patrimoniale relative all’adempimento degli obblighi sociali.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri è considerato di secondo grado e cioè successivamente alla pronuncia in merito da parte del Consiglio Direttivo, organo di primo grado come regolamentato all’art. 16 f) dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea fra i Soci.
La durata della carica è di tre anni e alla scadenza del mandato potranno essere nominati coloro che sono soci da almeno due anni.
L’incarico di Probiviro è incompatibile con le altre cariche.
MODALITA’ E CRITERI DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Le nomine dei consiglieri e dei probiviri si effettuano come segue:
a) i soci provvederanno a presentare la propria candidatura, a consigliere o la propria candidatura a probiviro. Le candidature sono incompatibili.
b) L’elenco dei soci aventi diritto al voto dovrà essere esposto presso la sede sociale entro il quinto giorno precedente alla data dell’Assemblea al cui ordine del giorno si trova la nomina delle cariche sociali;
c) le candidature dovranno essere depositate, con firma in originale, presso la sede sociale entro il settimo giorno precedente alla data dell’Assemblea al cui ordine del giorno si trova la nomina delle cariche sociali;
d) L’elenco dei candidati dovrà essere esposto presso la sede sociale entro il quinto giorno precedente alla data dell’Assemblea al cui ordine del giorno si trova la nomina delle cariche sociali;
e) a ciascun socio verrà presentata la scheda elettorale con l’elenco dei candidati e con indicazione ad esprimere da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) preferenze per il consiglio direttivo e da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) preferenze per il collegio di probiviri, apponendo una “ X ” sulla casella a fianco del nome;
f) le elezioni avvengono con il criterio della maggioranza dei voti ottenuti da ogni singolo candidato. Saranno eletti Consiglieri i primi 6 (sei) e Probiviri i primi 5 (cinque) che hanno riportato il maggior numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, sino al raggiungimento del massimo numero dei consiglieri e dei probiviri eleggibili, saranno eletti i candidati con il medesimo risultato. In caso di supero del numero dei candidati massimi eleggibili, sarà data priorità in primo luogo ai consiglieri uscenti, in secondo luogo all’anzianità di tesseramento allo YCBG, in terzo luogo all’anzianità anagrafica.
g) la votazione è a scrutinio segreto;
h) Le operazioni di voto avranno inizio 30 minuti dopo l’orario di apertura dell’assemblea;
i) Le operazioni di voto si concluderanno 2 ore dopo l’orario di apertura dell’assemblea;
j) Le operazioni di scrutinio avranno inizio 15 minuti dopo l’orario di chiusura delle operazioni di voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Nozioni generali
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre componenti compreso il Presidente, determinato, con l’adozione di un regolamento approvato dall’assemblea dei soci ed eletti dall’assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo potrà eleggere, qualora ne ravvisasse l’opportunità, più Vice-Presidenti, uno o più responsabili alle Relazioni Pubbliche, uno o più direttori sportivi o altre cariche che potranno servire allo svolgimento dell’attività. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Le elezioni delle cariche da attribuire (Presidente, Vicepresidente e Tesoriere, etc…) avvengono con il criterio della maggioranza dei voti ottenuti da ogni singolo candidato.
In caso di parità, saranno eletti, in primo luogo, chi ha ottenuto il maggior numero di voti in qualità di consigliere in sede di Assemblea, in secondo luogo all’anzianità di tesseramento allo YCBG, in terzo luogo all’anzianità anagrafica.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale durante gli orari di apertura.
DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto da sottoporre all’assemblea;
c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 4;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
f) Il Consiglio Direttivo funge anche da organo di giustizia di primo grado per la definizione di vertenze di indole morale che possano sorgere fra Soci e Soci oppure, con funzioni di arbitro, intervenire alle vertenze aventi contenuto patrimoniale relative all’adempimento degli obblighi sociali. Le sanzioni disciplinari potranno contemplare sia la sospensione temporanea dalla partecipazione all’attività associativa e sia l’allontanamento definitivo del socio dall’associazione. Successivamente alla pronuncia in merito da parte del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso di secondo grado presso il Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento.
IL PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
IL VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
IL SEGRETARIO
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.