Statuto
Statuto
ARTICOLO 1 — Denominazione e Sede
È costituita un’associazione sportiva denominata “Yacht Club Bergamo Città dei Mille – Associazione Sportiva Dilettantistica” (YCBG ASD) con sede legale in Bergamo, Piazzale Goisis 6.
ARTICOLO 2 — Scopi
L’organizzazione è apolitica e senza fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della vela come mezzo di formazione psico-fisica e morale.
Gestisce impianti sportivi, svolge attività didattica e ricreativa. È caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
Accetta le norme e le direttive del CONI e della Federazione Italiana Vela (F.I.V.).
ARTICOLO 3 — Durata
L’associazione ha durata illimitata e può sciogliersi solo con delibera dell’assemblea straordinaria.
ARTICOLO 4 — Domanda di Ammissione
Possono aderire all’associazione le persone fisiche di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La domanda di ammissione si intende tacitamente accolta decorsi 30 giorni dalla presentazione.
La quota associativa è personale, non rimborsabile e ha scadenza il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo deve avvenire entro il 1° marzo dell’anno successivo.
ARTICOLO 5 — Diritti e Doveri dei Soci
I soci maggiorenni hanno diritto di partecipazione assembleare, di voto attivo e passivo. Sono tenuti al pagamento delle quote associative e al rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
ARTICOLO 6 — Decadenza dei Soci
I soci cessano di appartenere all’associazione per:
- dimissioni volontarie;
- esclusione automatica per mancato pagamento della quota associativa;
- radiazione per condotta disonorevole o lesiva degli interessi dell’associazione.
I soci radiati non possono essere nuovamente ammessi all’associazione.
ARTICOLO 7 — Organi Sociali
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea Generale dei Soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 8 — Convocazione e Funzionamento dell’Assemblea
L’assemblea si convoca almeno 8 giorni prima mediante affissione nella sede sociale e comunicazione email ai soci. La convocazione deve indicare giorno, luogo, ora e materie da trattare.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Di ogni assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
ARTICOLO 9 — Partecipazione all’Assemblea
Partecipano all’assemblea i soci non sottoposti a provvedimenti disciplinari e in regola con il pagamento delle quote associative, con versamento effettuato entro il settimo giorno precedente l’assemblea. Solo i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci mediante delega scritta.
ARTICOLO 10 — Assemblea Ordinaria
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
Delibera sugli indirizzi generali dell’attività associativa, sull’approvazione dei regolamenti interni e sull’elezione degli organi direttivi.
ARTICOLO 11 — Assemblea Straordinaria
L’assemblea straordinaria delibera su:
- approvazione e modifica dello statuto;
- atti riguardanti diritti reali immobiliari;
- elezione degli organi sociali decaduti;
- scioglimento e liquidazione dell’associazione.
ARTICOLO 12 — Validità Assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. L’assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto.
Trascorsa un’ora dalla convocazione, entrambe le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, e deliberano a maggioranza semplice dei presenti.
Lo scioglimento dell’associazione richiede il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
ARTICOLO 13 — Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, compreso il Presidente. Elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. Rimane in carica tre anni; i componenti sono rieleggibili.
Per essere eletti è necessario essere in regola con le quote associative, essere maggiorenni, non avere condanne per reati non colposi e non aver subito squalifiche o inibizioni da parte del CONI o delle federazioni sportive per periodi complessivamente superiori a un anno.
ARTICOLO 14 — Dimissioni
Quando vengono meno consiglieri in numero inferiore alla metà, si procede all’integrazione con il primo dei candidati non eletti che abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo consigliere eletto.
Quando viene meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio è decaduto e si procede alla convocazione dell’assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio.
In caso di dimissioni del Presidente, l’intero Consiglio Direttivo è decaduto. Il Consiglio uscente gestisce gli affari urgenti e l’ordinaria amministrazione in regime di prorogatio fino alla ricostituzione.
ARTICOLO 15 — Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri, senza particolari formalità.
ARTICOLO 16 — Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- redige il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- convoca le assemblee ordinarie (almeno una volta l’anno) e straordinarie;
- redige i regolamenti interni concernenti le attività dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- attua le finalità statutarie e le deliberazioni dell’assemblea;
- funge da organo di giustizia di primo grado per vertenze morali tra soci e patrimoniali riguardanti gli obblighi dei soci. Le sanzioni disciplinari possono consistere nella sospensione temporanea o nell’espulsione definitiva. Contro le decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni.
ARTICOLO 17 — Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, ne dirige l’attività e controlla il buon funzionamento nel rispetto delle competenze degli altri organi.
ARTICOLO 18 — Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e svolge le mansioni a lui delegate.
ARTICOLO 19 — Il Segretario
Il Segretario esegue le deliberazioni del Presidente e del Consiglio, redige i verbali delle riunioni e cura la corrispondenza.
In qualità di Tesoriere, amministra l’associazione, tiene i libri contabili, gestisce le riscossioni e i pagamenti secondo le autorizzazioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 20 — Il Rendiconto
Il rendiconto economico-finanziario è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’assemblea. Deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell’associazione, nel rispetto del principio di trasparenza.
Il rendiconto è messo a disposizione degli associati prima dell’assemblea convocata per la sua approvazione.
ARTICOLO 21 — Anno Sociale
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 22 — Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
- quote associative annuali;
- contributi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- contributi da enti pubblici e privati;
- lasciti e donazioni;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
ARTICOLO 23 — Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di giustizia di secondo grado che definisce le vertenze morali tra Consiglio Direttivo e soci o tra soci.
È composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea tra i soci. Rimane in carica tre anni. Deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
Il rifiuto di sottoporsi al giudizio del Collegio dei Probiviri comporta l’espulsione di diritto.
ARTICOLO 24 — Clausola Compromissoria
Le controversie non rientranti nella competenza degli organi di giustizia interni sono devolute a un collegio arbitrale composto e regolato secondo le norme della Federazione Italiana Vela.
ARTICOLO 25 — Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. L’assemblea delibera la destinazione del patrimonio residuo a favore di altra associazione sportiva dilettantistica avente finalità analoghe.
ARTICOLO 26 — Norma di Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni della Federazione Italiana Vela e del Codice Civile.
